sabato 12 marzo 2011

17 MARZO 2011: 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - ...dalla Breccia di Porta Pia alla Costituzione della Repubblica Italiana...!!!

- RISORGIMENTO, il Cammino Difficoltoso verso L'UNITA' D'ITALIA: http://it.wikipedia.org/wiki/Risorgimento - STORIA d'ITALIA dal 1861 ad Oggi: http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_d'Italia_(1861-oggi)






- VIDEO del Presidente Napolitano: http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Video&key=1014&vKey=866&fVideo=1


Fratelli d'Italia inno nazionale italiano integrale: http://www.youtube.com/watch?v=4r6EBZYFlFY

La Costituzione della Repubblica Italiana



PRINCIPI FONDAMENTALI


Art. 1.


L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.


La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.


Art. 2.


La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.


Art. 3.


Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.


È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.


Art. 4.


La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.


Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.


Art. 5.


La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.


Art. 6.


La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.


Art. 7.


Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.


I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.


Art. 8.


Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.


Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.


I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.


Art. 9.


La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.


Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.


Art. 10.


L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.


La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.


Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.


Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.


Art. 11.


L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.


Art. 12


La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.


PARTE I


DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI


TITOLO I


RAPPORTI CIVILI


Art. 13.


La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.


In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.


È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.


La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.


Art. 14.


Il domicilio è inviolabile.


Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.


Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.


Art. 15.


La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.


La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.


Art. 16.


Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.


Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.


Art. 17.


I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.


Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.


Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.


Art. 18.


I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.


Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.


Art. 19.


Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.


Art. 20.


Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.


Art. 21.


Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.


La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.


Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.


In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.


La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.


Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.


Art. 22.


Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.


Art. 23.


Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.


Art. 24.


Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.


La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.


Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.


La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.


Art. 25.


Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.


Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.


Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.


Art. 26.


L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.


Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.


Art. 27.


La responsabilità penale è personale.


L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.


Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.


Non è ammessa la pena di morte.


Art. 28.


I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


TITOLO II


RAPPORTI ETICO-SOCIALI


Art. 29.


La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.


Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.


Art. 30.


È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.


Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.


La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.


La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.


Art. 31.


La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.


Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.


Art. 32.


La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.


Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.


Art. 33.


L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.


La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.


Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.


La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.


È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.


Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.


Art. 34.


La scuola è aperta a tutti.


L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.


I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.


La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.


TITOLO III


RAPPORTI ECONOMICI


Art. 35.


La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.


Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.


Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.


Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.


Art. 36.


Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.


La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.


Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.


Art. 37.


La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.


La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.


La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.


Art. 38.


Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.


I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.


Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.


Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.


L'assistenza privata è libera.


Art. 39.


L'organizzazione sindacale è libera.


Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.


È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.


I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.


Art. 40.


Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.


Art. 41.


L'iniziativa economica privata è libera.


Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.


La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.


Art. 42.


La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.


La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.


La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.


La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.


Art. 43.


A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.


Art. 44.


Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.


La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.


Art. 45.


La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.


La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.


Art. 46.


Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.


Art. 47.


La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.


Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e aldiretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.


TITOLO IV


RAPPORTI POLITICI


Art. 48.


Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.


Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.


La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.


Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.


Art. 49.


Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.


Art. 50.


Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.


Art. 51.


Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.


La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.


Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.


Art. 52.


La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.


Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.


L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.


Art. 53.


Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.


Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.


Art. 54.


Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.


I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.


PARTE II


ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA


TITOLO I


IL PARLAMENTO


Sezione I


Le Camere.


Art. 55.


Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.


Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.


Art. 56.


La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.


Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.


Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.


La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.


Art. 57.


Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.


Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.


Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.


La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.


Art. 58.


I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.


Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.


Art. 59.


È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.


Art. 60.


La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.


Art. 61.


Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.


Art. 62.


Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.


Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.


Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.


Art. 63.


Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.


Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.


Art. 64.


Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.


Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.


Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.


I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.


Art. 65.


La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.


Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.


Art. 66.


Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.


Art. 67.


Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.


Art. 68.


I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.


Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.


Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.


Art. 69.


I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.


Sezione II


La formazione delle leggi.


Art. 70.


La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.


Art. 71.


L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.


Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.


Art. 72.


Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.


Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.


Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.


La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.


Art. 73.


Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.


Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.


Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.


Art. 74.


Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.


Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.


Art. 75.


È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.


Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.


Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.


La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.


La legge determina le modalità di attuazione del referendum.


Art. 76.


L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.


Art. 77.


Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.


Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.


I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.


Art. 78.


Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.


Art. 79.


L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.


La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.


In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.


Art. 80.


Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.


Art. 81.


Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.


L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.


Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.


Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.


Art. 82.


Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.


A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.


TITOLO II


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Art. 83.


Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.


All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.


L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.


Art. 84.


Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.


L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.


L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.


Art. 85.


Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.


Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.


Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.


Art. 86.


Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.


In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.


Art. 87.


Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.


Può inviare messaggi alle Camere.


Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.


Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.


Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.


Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.


Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.


Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.


Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.


Presiede il Consiglio superiore della magistratura.


Può concedere grazia e commutare le pene.


Conferisce le onorificenze della Repubblica.


Art. 88.


Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.


Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.


Art. 89.


Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.


Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.


Art. 90.


Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.


In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.


Art. 91.


Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.


TITOLO III


IL GOVERNO


Sezione I


Il Consiglio dei ministri.


Art. 92.


Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.


Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.


Art. 93.


Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.


Art. 94.


Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.


Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.


Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.


Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.


La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.


Art. 95.


Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.


I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.


La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.


Art. 96.


Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.


Sezione II


La Pubblica Amministrazione.


Art. 97.


I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.


Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.


Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.


Art. 98.


I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.


Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.


Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.


Sezione III


Gli organi ausiliari.


Art. 99.


Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.


È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.


Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.


Art. 100.


Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.


La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.


La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.


TITOLO IV


LA MAGISTRATURA


Sezione I


Ordinamento giurisdizionale.


Art. 101.


La giustizia è amministrata in nome del popolo.


I giudici sono soggetti soltanto alla legge.


Art. 102.


La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.


Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.


La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.


Art. 103.


Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.


La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.


I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.


Art. 104.


La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.


Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.


Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.


Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.


Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.


I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.


Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.


Art. 105.


Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.


Art. 106.


Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.


La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.


Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.


Art. 107.


I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.


Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.


I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.


Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.


Art. 108.


Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.


La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.


Art. 109.


L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.


Art. 110.


Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.


Sezione II


Norme sulla giurisdizione.


Art. 111.


La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.


Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.1


Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.


Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.


La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.


Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.


Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.


Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.


Art. 112.


Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.


Art. 113.


Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.


Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.


La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.


TITOLO V


LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI


Art. 114.


La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.


I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.


Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.


Art. 115.


Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3


Art. 116.


Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.


La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.


Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.


Art. 117.


La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.


Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:


a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;


b) immigrazione;


c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;


d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;


e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;


f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;


g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;


h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;


i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;


l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;


m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;


n) norme generali sull'istruzione;


o) previdenza sociale;


p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;


q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;


r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;


s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.


Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.


Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.


Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.


La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.


Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.


La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.


Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.


Art. 118.


Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.


I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.


La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.


Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.


Art. 119.


I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.


I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.


La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.


Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.


Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.


I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.


Art. 120.


La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.


Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.


Art. 121.


Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.


Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.


La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.


Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.


Art. 122.


Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.


Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.


Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.


I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.


Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.


Art. 123.


Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.


Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.


Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.


In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.


Art. 124.


Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


Art. 125.


Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.


Art. 126.


Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.


Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.


L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.


Art. 127.


Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.


La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.


Art. 128.


Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


Art. 129.


Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


Art. 130.


Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


Art. 131.


Sono costituite le seguenti Regioni:


Piemonte;


Valle d'Aosta;


Lombardia;


Trentino-Alto Adige;


Veneto;


Friuli-Venezia Giulia;


Liguria;


Emilia-Romagna;


Toscana;


Umbria;


Marche;


Lazio;


Abruzzi;


Molise;


Campania;


Puglia;


Basilicata;


Calabria;


Sicilia;


Sardegna.


Art. 132.


Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.


Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.


Art. 133.


Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.


La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.


sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;


sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;


sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.


Art. 135.


La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.


I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.


I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.


Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.


La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.


L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.


Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.


Art. 136.


Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.


La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.


Art. 137.


Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.


Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.


Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.


Sezione II


Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.


Art. 138.


Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.


Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.


Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.


Art. 139.


La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.


DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


I


Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.


II


Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.


III


Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:


sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;


hanno fatto parte del disciolto Senato;


hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;


sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;


hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.


Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.


Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.


IV


Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.


V


La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.


VI


Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.


Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.


VII


Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.


Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.


VIII


Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.


Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.


Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.


IX


La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.


X


Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6.


XI


Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.


XII


È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.


In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.


XIII


I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.


XIV


I titoli nobiliari non sono riconosciuti.


I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.


L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.


La legge regola la soppressione della Consulta araldica.


XV


Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.


XVI


Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.


XVII


L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.


Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.


In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.


I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.


L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.


XVIII


La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.


Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.


La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.


La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.


Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.


ENRICO DE NICOLA


Controfirmano:


Il Presidente dell'Assemblea Costituente :


UMBERTO TERRACINI


Il Presidente del Consiglio dei Ministri:


DE GASPERI ALCIDE


Visto: il Guardasigilli GIUSEPPE GRASSI
 
http://www.radiomarconi.com/marconi/mameli1.html : STORIA DELL'INNO D'ITALIA e DELLA BANDIERA ITALIANA

§ ° ° ° I N F I N I T A M E N T E, P E R  L' E T E R N I T A' ° ° ° §

Esegesi dell'Inno di Italia a Sanremo 2011 COMPLETO!:> http://www.youtube.com/watch?v=TOPdOT3ojnQ <

L'UNITA' D'ITALIA VISTA DAL SUD: http://www.morronedelsannio.com/sud/

mercoledì 19 gennaio 2011

Johann Wolfgang von Goethe - F A U S T - Integrale / Prefazione / Commento / Introduzione

Johann Wolfgang von Goethe (Francoforte sul Meno 1749 - Weimar
1832)
F A U S T
- Prefazione commentata
- Introduzione all'Opera
In quest'opera, che è il suo indiscusso capolavoro, Goethe riprese il soggetto
di una leggenda popolare molto diffusa in Germania e che in Inghilterra era già
stata soggetto di una rielaborazione teatrale da parte del poeta elisabettiano
Christopher Marlowe. La storia ha come protagonista uno studioso, Johann Faust,
che, ormai vecchio, tentato dal demonio Mefistofele, vende la propria anima in
cambio di giovinezza, sapienza e potere. Ora Faust, onnipotente, può disporre
delle sorti altrui: porta alla follia e alla morte una povera fanciulla,
Margherita; poi inizia a esercitare la sua influenza diabolica presso le corti
principesche del gran mondo. E benché tutto sembri congiurare alla dannazione di
Faust, la pietà divina riconosce il desiderio di bene che è stato all'origine di
tanto peccare: la stessa Margherita intercede per Faust, simbolo ormai
dell'umanità stessa e del suo cammino verso la redenzione. L'opera, allegoria
della vita umana nell'intera gamma delle passioni, delle miserie e dei momenti
di grandezza, afferma il diritto e la capacità dell'individuo di voler conoscere
il divino e l'umano, la capacità dell'uomo di essere "misura di tutte le cose",
e mostra il cammino percorso da Goethe dagli anni inquieti dello Sturm und Drang
fino alla compostezza classica delle forme e alla saggezza della maturità. E' il
mito della superbia della ragione illuministica, dell'uomo che vuole essere il
signore del mondo. Faust è un medico-scienziato, uomo rispettabilissimo, che
svolge la sua attività con un aiutante (Wagner). Conosciuto tutto il possibile,
Faust si sente insoddisfatto e si rivolge alla magia, che gli si presenta come
vero e proprio spirito della magia, incarnato dalla diabolica figura di
Mefistofele. Quest'ultimo era già comparso nel 'prologo in cielo' per sfidare il
Signore che riuscirà a dannare Faust. Faust e Mefistofele siglano un patto:
Faust ottiene la giovinezza in cambio della propria anima. Dopo di che, Faust si
innamora della bella popolana Margherita e riesce a conquistarla: ella è indotta
da Faust a somministrare un sonnifero alla propria madre per potersi così
incontrare con l'amante. Il sonnifero, però, porta la madre alla morte.
Margherita, uccisa la madre e anche il proprio fratello (Valentino), commette un
altro omicidio: toglie infatti la vita al suo bambino (affogandolo), figlio di
Faust, e viene arrestata. Nel frattempo Faust vive con Mefistofele nuove
avventure: viene infatti introdotto alla conoscenza dei mondi infernali e
condotto ad una Sabba (il concilio di streghe e potenze demoniache). Nell'ultima
scena dell'opera la ritroviamo in carcere, in preda a forti allucinazioni:
invoca a gran voce il perdono di Dio. Faust, accortosi di quanto sta accadendo,
impone a Mefistofele di liberare Margherita, la quale, però, si rivela impaurita
dalla figura di Mefistofele: ha colto in tale figura la presenza del diabolico,
il male. Margherita viene comunque dichiarata salva da una voce celeste. Questa
è la trama generale dell'opera. Due sono le grandi tematiche del Faust: il
patto-scommessa e lo Streben (il cercare): Mefistofele sfida Dio,
dimostrando che Faust, pur affannato alla ricerca di nuovi ed elevati saperi, è
in realtà pur sempre disponibile ad un piacere che proviene dall'abbandono della
sapienza. Il Signore tira in ballo il concetto di Streben dicendo che ' erra
l'uomo finchè cerca
'. La parola 'streben' caratterizza il protagonista, il
suo continuo sforzo di superare i limiti, di non appagarsi mai in nessuna
situazione; rappresenta anche lo spirito della borghesia, la sua forza
innovativa e rivoluzionaria. Faust, nel primo prologo, è disperato: il sapere
cui è pervenuto non gli permette di conoscere l'intima essenza della Natura
(tema sentitissimo in Goethe) e decide dunque di darsi alla magia, evocando
Mefistofele. Faust è salvato in extremis dal suicidio: sente la campane della
pasqua e la gioia che da ese deriva. In Faust, va sottolineato, convivono due
anime in contrasto: la prima tende al potere-sapere, l'altra ad un legame con il
mondo. Qui sotto c'è una trama più dettagliata:

Volume I

Prologhi

  • Dedica
  • Prologo sul teatro: Direttore - Poeta. Il direttore è avido di guadagno, il
    poeta difende i diritti del genio e ha simpatia per l'improvvisazione e vuole
    preparare il pubblico all'apparente disorganicità del Faust.
  • Prologo in cielo: Mefistofele - Dio ® accordo.
    Mefistofele può tentare come vuole Faust, ma Dio è convinto che non ci riuscirà.
    Entrano nuovi elementi: la lotta tra l'Io e la natura.

Prima parte della tragedia

  • Notte: Faust si rende conto di non sapere nulla ®
    desiderio di reagire alla conoscenza libresca per avviarsi, staccandosi
    dall'illuminismo, verso una conoscenza intuitiva per svelare l'essenza della
    natura. Vuole arrivare alla chiarezza. Invoca lo Spirito della terra, ma si
    conclude in una sconfitta perché sente ancor più dolorosamente la distanza tra
    l'uomo e Dio, tra la creatura finita e l'infinito. Viene rispinto entro i limiti
    delle sue umane possibilità, come castigo di essersi creduto simile a Dio.
    Dialogo con Wagner (studente) che vorrebbe sapere sempre di più. Wagner è il
    rappresentante della decadente tradizione della retorica umanistica e di alcuni
    aspetti della letteratura del tempo.
    Più tardi, solo decide di suicidarsi,
    per rientrare nell'universale, nell'infinito. Il desiderio di vivere e
    l'aspirazione di fondersi con il tutto sono in Goethe spesso uniti con il senso
    della morte. Faust crede l'inferno una creazione umana. Gli angeli evocano in
    lui il periodo felice della sua giovinezza e lo fermano.
    Streben:
    impulso che non lo abbandonerà mai, come energia vitale e positiva. Allo
    Streben di Faust, che è desiderio di andare sempre oltre i risultati
    delle proprie esperienze, si oppone il Genus di Mefistofele, che è quasi
    voluttuosa pigrizia di appagarsi in quello che è.
  • Fuori della porta della città: giovani a passeggio.
    Inquietudine di Faust
    contrasta con la pacata esistenza di Wagner e il primitivo viversi della folla.
    Faust si rivolge agli spiriti dell'aria perché lo strappino alla sua chiusa
    esistenza.
    "Due anime abitano nel mio petto, l'una si vuol separare
    dall'altra
    ". ® Faust è ormai fuori dal dualismo
    cristiano: cielo / terra, Uomo / Dio, natura / spirito. Il suo dualismo è dentro
    di lui. Ecco le due anime. Una lo avvince al mondo sensibile, l'altra verso
    l'infinito e il divino.. il diavolo è un po' la voce della prima anima, ma Faust
    sa che la seconda avrà il sopravvento
    .
    Faust vede un cane ® Mefistofele
  • Studio: dal cane si sviluppa Mefistofele. Non appare a Faust perché è stato
    evocato, ma per il discorso del prologo in cielo. D'altro canto Faust non aveva
    invocato il demonio, ma gli spiriti che stanno tra cielo e terra. Mefistofele
    gli si presenta come un diavolo come tutti gli altri.
  • Studio: patto. Faust accetta le condizioni di Mefistofele e questi crede che
    vincerà la scommessa saziandone il corpo e l'animo di brutali piaceri. Faust,
    poco preoccupato di com'è l'aldilà perché non crede all'aldilà tradizionale, si
    sente legato alla terra e vuole vivere qui la sua esperienza, è anche convinto
    che non potrà mai arrivare a una dichiarazione che indichi soddisfazione e
    sazietà nel suo animo perché non crede nemmeno a queste possibilità.
    Nell'accettare il patto egli accetta anche il patto con se stesso: non
    soggiacergli. Faust si ribella al suo tempo e alla cultura. Solo se Mefistofele
    riuscirà a spegnere il suo desiderio di agire, Faust sarà sconfitto. Ma sa anche
    che Mefistofele, per la sua natura, non può capire l'essere umano nel suo alto
    tendere e gli chiede che gli può dare senza illudersi. Faust arriva ad un
    impegno con sé stesso e contro Mefistofele: non lasciar mai spegnere il suo
    desiderio di vita ® germe della vittoria finale di
    Faust. Mefistofele, che gli consiglia di abbandonarsi ai piaceri della vita, non
    lo comprenderà mai. (leggi pag. 83)
    Faust - Goethe volta le spalle
    all'Illuminismo per abbracciare l'irrazionalità dello Sturm und Drang: "entro
    qualsiasi costume sentirò sempre la pena di questa angusta esistenza
    terrena
    ". Entra uno scolaro che rappresenta Goethe giovane di Lipsia.
  • Cantina di Auerbach a Lipsia: ambiente studentesco. Arrivano Faust e
    Mefistofele. Faust quasi non parla, il diavolo fa uscire il vino dal tavolo ma,
    quando inavvertitamente uno studente lo fa cadere per terra, si trasforma in
    fiamme.
  • Cucina della strega: Faust ringiovanisce, da questo momento è il personaggio
    principale.
  • Strada: inizia il dramma di Margherita il suo amore per Faust si risolverà
    in tragedia personale e creerà la distruzione di quella piccola società che
    prima la protegge e poi l'imprigiona. Faust è attirato da questo semplice mondo
    idillico e sente che ciò lo pone in urto con il suo Streben. Il contrasto non si
    risolve. Margherita rappresenta un po' tutte le donne amate da Goethe nella sua
    giovinezza. Egli vede in Margherita e nel suo agire una prova di quella forza
    irresistibile che è nella natura, e che avvince e domina anima e sensi.
    Lentamente il suo amore per Faust le farà superare tutte le barriere: la
    differenza sociale, religiosa, il ritegno morale per una notte d'amore senza
    matrimonio.
  • Sera: Faust e Mefistofele vanno a casa di Margherita, ambiente impregnato di
    castità e purezza. Faust vi lascia un cofanetto pieno di gioielli. Il suo
    desiderio sessuale si tramuta in amore. Lei lo trova.
  • Passeggiata: Mefistofele racconta a Faust che la madre ha portato il
    cofanetto al parroco ® condanna l'avidità della chiesa.
  • La casa della vicina: Margherita ha trovato un altro cofanetto e lo porta da
    Marta. Arriva Mefistofele, comunica a Marta la morte di suo marito e le fa la
    corte.
  • Strada: "in breve tempo Margherita sarà vostra".
  • Giardino: conversazione delle due coppie. Faust e Margherita molto
    innamorati, Mefistofele schiva le allusioni di Marta e lei insiste. Ogni dialogo
    tra Margherita e Faust è sempre più caldo fino ad arrivare alla dichiarazione
    d'amore.
  • Bosco e caverna: monologo di Faust, è una preghiera di ringraziamento allo
    Spirito della terra che, attraverso il finito, il terreno (l'amore per
    Margherita), ha costruito un legame con l'infinito. l'amore gli ha insegnato
    anche che la conoscenza dell'infinito passa attraverso il finito. Faust avrebbe
    raggiunto equilibrio, conoscenza e fusione con la natura se non o turbasse la
    compagnia di Mefistofele, cui ormai è legato. Senza Mefistofele ha stabilito con
    sé e la natura un rapporto diverso, gli pare d'essersi purificato con l'aver
    frenato il desiderio di possedere Margherita.
    Sopraggiunge Mefistofele che
    cerca di tramutare l'amore in passione, Faust si rende conto che non la può
    frenare e vi si abbandona. Distrugge in sé ciò che vi era di grande e nobile e
    distrugge anche l'ingenuità di lei.
  • Giardino di Marta: Margherita ha ormai deciso di darsi a Faust, sente che
    quello è il suo destino. Ma sente il bisogno che la loro unione sia dello
    spirito e della carne e s'informa sulla religiosità di lui. La religiosità di
    Faust è quella dello Sturm und Drang, una religione di natura. Margherita ha i
    primi dubbi sulla natura di Mefistofele. Faust le dà delle gocce da mettere
    nella bevanda della madre affinché dorma.
  • Alla fonte: è passato un po' di tempo. Margherita sa, anche se la sua colpa
    non è ancora visibile.
  • Bastione: Margherita non si può rivolgere a nessuno per conforto, nemmeno
    all'amato che è egoisticamente lontano.
  • Notte: Faust uccide Valentino, il fratello di Margherita, che vuole
    svergognare pubblicamente la sorella, poi deve fuggire dalla città.
  • Duomo: funerale della madre, che è morta per il narcotico senza potersi
    confessare. Margherita, senza madre, fratello e Faust, è completamente sola.
  • Notte di Valpurga: festa sensualmente pagana. Mefistofele conduce Faust sul
    Brocken nella speranza che questi conosca la lussuria e vi si abbandoni, ma
    Faust non vi si perde totalmente perché a richiamarlo a sé c'è l'immagine di
    Margherita, simbolo della donna-amore. E' questa che vincerà sulla
    donna-lussuria e lo richiamerà dall'abisso della lussuria, volgendolo verso
    nuove esperienze.
    La scena si divide in quattro parti:
    • salita di Faust e Mefistofele verso il Brocken;
    • rappresentazione della notte di streghe e lussuria;
    • partecipazione di Faust e Mefistofele alla danza volgare;
    • apparizione di Margherita;
    Passano molti personaggi a cui Goethe ha
    dato un riferimento satirico (i malcontenti che si lamentano di tutti ma non
    fanno nulla per cambiare le cose, il poeta dilettante, i poeti modesti, Nicolai,
    i poeti della vecchia scuola, persone volubili, Lavater, Fichte, Kant, Jacobi,
    la scuola di Hume).
  • Giorno fosco, campagna: si ritorna all'azione. Faust scopre che Margherita è
    in prigione e vuole farla fuggire, offuscando i sensi del carceriere.
  • Carcere: Faust è lì per il suo dovere di uomo e per pietà, ma non più per
    amore. Soddisfatta la sua passione, vuole riprendere la sua ricerca. Lei lo
    capisce. In Margherita comincia ad affiorare il senso dell'errore commesso, per
    non vorrà seguirlo e dichiarerà la sua volontà di espiazione. Così si salva.
    Vede Mefistofele alle spalle di Faust e sente che lui è perduto. L'invocazione
    finale "Heinrich, Heinrich!" è la promessa di un amore dopo la
    morte.

Seconda parte della tragedia
In cinque atti

Atto Primo

  • Ridente contrada: è passato uno spazio di tempo indeterminabile. Faust si
    ridesta in mezzo alla natura serena e ridente. Sul tormento si posa la natura
    ristoratrice e rinasce a nuova vita, dimentica il passato. La voglia e la gioia
    di vivere lo salvano dal rimorso. Tutti vogliono fargli dimenticare quanto è
    successo. Cambia la sua visione della vita, non si slancia più verso l'infinito,
    ma accetta i limiti del reale, del finito, della conoscenza. L'uomo, pur
    aspirando al divino, deve limitarsi a goderne quanto di esso si manifesta in
    terra e vivere ed agire entro i limiti concessi all'umana natura.
  • Palazzo imperiale, sala del trono: Goethe giudica il mondo di corte con
    ironia, i suoi difetti, il suo falso splendore, le sue debolezze, senza che il
    rispetto per l'autorità venga meno. Mefistofele prende il posto del buffone.
  • Gran salone: mascherata di carnevale a corte, non ha un significato
    particolare, ma ha solo lo scopo di divertire. Faust appare vestito da Pluto, il
    dio della ricchezza come mezzo di creazione e attività umana, e Mefistofele da
    Avarizia. L'imperatore è vestito da Pan. Faust fa sgorgare un fiume d'oro dalla
    sua cassa, la barba dell'imperatore prende fuoco, Faust e Mefistofele dominano
    le fiamme e appaiono come salvatori.
  • Giardino di svago: con le sue arti magiche, Faust si è guadagnato i favori
    dell'imperatore. Grazie a lui i debiti dell'impero vengono salvati e si produce
    carta moneta.
  • Galleria oscura: è la prima delle tre scene che culmineranno con
    l'invocazione di Elena. Elena si trova in un mondo che non è quello di
    Mefistofele perché quest'evocazione non dipende dalla magia. Lei è l'idea della
    pura bellezza e risiede in un mondo al di fuori di quello di Mefistofele, presso
    le Madri. Elena sarà colei che apre a Faust un nuovo mondo e lo avvia verso una
    nuova esperienza ed in essa lo accompagnerà. Goethe considera il loro amore come
    un amore altissimo, nel quale anima e sensi formano un'unità inscindibile. Le
    Madri ® la forma originaria e primitiva di ogni forma
    vivente (mito creato da Goethe).
    L'imperatore vuole che Faust invochi Elena e
    Paride, ma deve scendere dalle Madri e Mefistofele gli dà la chiave. La sua
    impresa è vera e grande magia, non di formule, ma di volontà d'animo. Entra in
    un mondo fuori del tempo, il mondo dell'assoluto. Ritorna diverso, ha inizio qui
    il suo viaggio verso il divino mondo della bellezza, che finirà con la morte di
    Elena.
  • Sale riccamente illuminate: intermezzo. Mentre Faust è dalle Madri,
    Mefistofele opera miracolose guarigioni.
  • Sala dei cavalieri: Faust torna, appaiono sul palco Elena e Paride. Frivoli
    commenti della folla egli vuole Elena, ma per poter arrivare a questa bellezza,
    dovrà compiere la lunga educazione estetica in Grecia. Nel suo rapimento,
    dimentica che tra il mondo della magia e quello della realtà esiste un abisso
    invalicabile, si illude di poter dominare con la chiave entrambi i mondi. Ma è
    un errore perché confonde il mondo degli spiriti con quello terreno. Faust nel
    voler difendere Elena dal ratto di Paride e nel volerla fare sua, viola questa
    legge. La catastrofe è inevitabile.

Volume II

Atto Secondo

  • Stretta stanza gotica con alte volte: Faust è presente solo con il corpo, ma
    la sua mente è altrove. L'evocazione di Elena e il tentativo di Faust di
    impadronirsene, mettono Mefistofele di fronte a nuovi problemi. Lo riporta nello
    studio dove strinsero il patto e, mentre Mefistofele si diverte con Wagner,
    ormai dottore inorgoglito e con il Famulus di lui, Faust sogna Elena.
  • Laboratorio: Wagner cerca di creare artificialmente un uomo. Wagner mette
    insieme gli elementi, Mefistofele gli soffia la vita ®
    Homunculus. Eredita da Mefistofele il piacere dello scherzo, da Faust il
    desiderio di fare. Ma per essere veramente vivo egli ha bisogno di una propria
    individualità, ha bisogno di divenire, di formarsi. E in questa ricerca di vita
    troverà la sua fine. L'anima di Faust è immersa nel mondo della classicità e non
    in quello nordico medievale.
  • Notte di Valpurga: questa scena costituisce il ponte necessario tra il
    laboratorio di Faust e l'esperienza con Elena, non più ombra evocata ma creatura
    viva. Faust, per arrivare a questo, dovrà passare per il terribile mondo
    mitologico greco. Vi è qui un dramma nel dramma.
    1. Scena: Homunculus, Faust e Mefistofele giungono sui campi di Farsaglia.
    2. Scena: Sfingi, Grifoni e Sirene li accolgono nel loro mondo.
    3. Scena: lungo il Peneio inferiore, Faust ha la visione della nascita di Elena
      e si incontra con Manto, una Sibilla, che gli permette la discesa all'Orco.
    4. Scena: lungo il Peneio superiore, Mefistofele si trasforma in Forciade, così
      può entrare ed essere accettato, nel mondo classico.
    5. Scena: tra le rocce del mar Egeo si compie il destino di Homunculus. Egli
      vuole vivere una vita concreta, uscire dal vetro dove conduce una vita
      artificiale. Assetato di amore e bellezza si slancia verso la dea Galatea ma,
      nell'impeto, infrange il cristallo e muore. Homunculus sacrifica la sua vita
      spirituale e da questo sacrificio scaturirà la vera essenza della fusione corpo
      / spirito. Egli muore per diventare perché per vivere la sua assoluta
      spiritualità deve fondersi con la realtà. Anche nell'esistenza degli uomini, lo
      spirito per vivere e per dare vita, deve incatenarsi. Morire e diventare
      attraverso questo spirito sono la via alla vita.
    Il Goethe espone qui
    le teorie sull'origine del mondo (polemica vulcanisti e nettunisti) e quelle
    sull'origine della vita. I vulcanisti ritengono che la crosta terrestre sia
    effetto dell'azione dei vulcani, i nettunisti che sia effetto dell'azione
    dell'acqua. Goethe inclinava verso i nettunisti Vi sono in queste scene, tre
    azioni singole e parallele.

Atto Terzo

  • Davanti al palazzo di Menelao a Sparta: Elena appare sulla scena avvolta da
    un'aura tragica, come un personaggio di Euripide. Goethe, scrivendo questo atto,
    pensava a una seconda grande esperienza d'amore di Faust, un'esperienza che
    fosse felice conquista spirituale della classicità e della bellezza, amore che
    fosse armonia di anima e corpo. Assistiamo qui ad una nuova vita di Elena e
    Faust in Grecia e, nella loro unione, vi è una simbolica unione del mondo
    classico-mediterraneo con il mondo nordico-romantico. Mefistofele-Forciade
    (rappresenta il mondo cristiano-occidentale) deve creare in Elena il desiderio
    spontaneo di seguirlo e rifugiarsi da Faust, per sfuggire alla vendetta di
    Menelao. Così Mefistofele e Faust appaiono come salvatori. Elena si avvia verso
    il castello, ciò vuol dire avviarsi verso un'altra vita e un altro tempo.
  • Cortile interno del castello: Faust e Elena si avviano alla loro fusione.
    Faust ha superato il suo stato d'inquietudine e si presenta in nobile
    compostezza e sicurezza di sé (ideale greco di Goethe). Ha compiuto la sua
    educazione estetica. Il suo spirito nordico ha preso possesso della sua grecità,
    di cui se ne arricchisce e non vi si perde, ma grazie allo spirito e non alla
    grecità, torna a vivere nuove forme. L'unione di Faust e Elena è l'unione del
    mondo umano e del mondo divino. Conducono uno stile di vita libero, secondo
    natura, fuori dalle convenzioni. Nuovo Faust è sicuro di sé. Vivono fuori del
    tempo e nella natura eternamente giovane. Arcadica felicità, ma Faust non potrà
    rimanere fermo a lungo.
  • Bosco ombroso (in Arcadia): il personaggio principale è Euforione, figlio di
    Faust e Elena. Del padre ha lo slancio verso l'infinito, il desiderio
    dell'amore, dell'azione e, della madre ha la bellezza. Ma in lui non è armonia,
    titanismo faustiano e classicità non sono in lui fusi in un tutto equilibrato.
    Predomina in lui l'elemento dionisiaco. questa sua natura è la causa fatale
    della sua morte (si ispira al Byron, quindi muore nella guerra di liberazione
    della Grecia, cioè volto verso l'azione, ma fermato dal suo tragico destino). Il
    suo destino determina quello degli altri, Elena muore, il coro si disperde e
    Faust muove verso le ultime esperienze.

Atto Quarto

  • Alta montagna: perduta Elena, Faust tende alla potenza e all'azione, alla
    realtà e alla vita. Come l'amore per Margherita, anche quello per Elena ha avuto
    fine. Dolorosa anche questa esperienza, ma più alta. Si chiude un momento della
    sua esistenza. Egli prende congedo dalla vita amorosa e, senza rimpianti e con
    virile decisione, inizia l'ultima esperienza, quella della vita attiva per sé e
    per gli altri. Mefistofele pensa alla gloria a vantaggio di chi la consegue.
    Faust persa a una grande azione fine a se stessa e Mefistofele non lo comprende.
    Faust è molto cambiato, un tempo la natura si identificava con il divino, ora
    egli vede nella natura un'energia che l'uomo può domare e rendere proprio
    strumento ® esperienza dell'azione e creazione.
    "L'azione è tutto, la gloria nulla".
  • Sui contrafforti: Faust partecipa alla guerra tra imperatore e
    antimperatore. Con l'aiuto delle arti magiche di Mefistofele combattono per
    l'imperatore schiere di spiriti e gli procurano la vittoria.
  • Tenda dell'antimperatore: l'imperatore sa benissimo che deve la vittoria
    alle arti magiche dei suoi due alleati, ma fa finta di credere che sia merito
    dei quattro principi e si affretta a ricompensarli. Faust viene investito del
    litorale dell'impero. L'imperatore nota che il suo impero è in declino, ha una
    forma di governo che crolla e i suoi principi lo derubano e non ha la forza di
    reagire. Ma Faust sta per iniziare quell'azione che creerà una nuova forma di
    vita sociale, un nuovo stato.

Atto Quinto

  • Paesaggio aperto: Goethe riprende l'episodio delle Metamorfosi di Ovidio, in
    cui Giove e Mercurio percorrono la Frigia e trovano ospitalità presso due
    coniugi Filemone e Bauci. A dimostrare la loro gratitudine ne cambiano la
    modesta casa in tempio e concedono loro la grazia di poter morire
    contemporaneamente. Filemone si trasforma in quercia e Bauci in tiglio. In
    questo episodio, un viandante naufragato venne salvato dai due. Torna a
    ringraziarli, ma al loro posto vi trova un'oasi di pace. Si nota come vi è un
    presagio di catastrofe, un nuovo mondo assale l'antico.
  • Palazzo: ormai la sua spiaggia è divenuta fiorente. Ma Faust è irritato
    perché di fronte al suo mondo creato dal nulla, meccanico, fabbricato e non
    divenuto, sta quello di Filemone e Bauci, idillico, sereno, lentamente divenuto.
    Il desiderio del possesso è più forte di lui, Mefistofele non capisce le sue
    inquietudini. Faust chiede a Mefistofele di far cambiare residenza a due vecchi,
    ma in cambio ha distruzione e morte. Vengono uccisi e sente che la colpa di ciò
    ricade su di lui. Viene colto da senso di colpa e pentimento. Mefistofele ha
    portato alle estreme conseguenze il suo desiderio di possesso. E così il titano
    Faust si fa uomo. Ritrova, ripudiando la magia, la sua umanità, i limiti della
    sua umanità e la sua libertà. Ora Faust può morire.
  • Notte profonda: Faust canta le lodi della vita e si esalta nella bellezza
    del mondo. Un'affermazione d'amore verso la vita. Notare quanto sia forte il
    contrasto con la descrizione dell'incendio, della distruzione e della morte con
    lo stato d'animo di Faust. Vi è la sua prima incertezza interiore. Il senso di
    colpa, il rimorso, il pentimento. Tuttavia si riprende.
  • Mezzanotte: la crisi di Faust si sta sviluppando, si sta allontanando dalla
    magia e lo conduce ad una reazione di fronte a Mefistofele e alle sue arti
    magiche perché si accorge che viene quasi sempre trascinato dove non avrebbe
    dovuto e voluto arrivare. Sente il desiderio di essere libero. La sua volontà di
    uomo si sostituirà al potere della magia. Ma non gli è possibile tornare com'era
    prima del patto ® lo assale un senso di tragica
    solitudine. Gli passa davanti la visione della sua vita, vita di cui non si
    pente. Il suo progredire interiore e il suo non appagarsi mai non si è placato e
    Faust riconferma il superamento del patto con Mefistofele. Le forze misteriose e
    demoniache che agiscono sull'individuo e ne turbano l'armonia sono anche fonte
    di grandi azioni. Gli uomini che hanno vissuto sotto il dominio della cura sono
    stati ciechi tutta la loro vita. Faust che non l'ha conosciuta le si oppone.
    Sarà ora cieco, ma è cecità solamente esteriore. Faust ha saputo vincere la cura
    perché per reazione, dentro brilla una luce. E lo spirito raddoppia le sue
    energie e tende all'azione con impeto giovanile. Con un abbandono alla vita
    pieno di fiducia e gioioso. Accetta la vita come un inevitabile susseguirsi di
    bene e di male, nei loro fatali limiti imposti a ciò che si può desiderare e
    volere. Di fronte ad esse l'uomo, pur accettandole, è libero e non cessa mai di
    guardare lontano, di tendere, di salire, di progredire nell'alterna vicenda di
    tormento e felicità. Così la vittoria di Faust sulla cura non sta nel
    respingerla o nell'ignorarla, ma nell'accogliere entro di sé questa accettazione
    della realtà senza che, spenta la luce degli occhi, si spenga quella dell'anima.
  • Grande cortile antistante al palazzo: dopo che Faust si è staccato da lui,
    Mefistofele è divenuto solo sorvegliante. L'ultimo Streben del vegliardo,
    creare uno stato dove vi regni e lo governi una libera cooperazione di uomini
    liberi, lietamente operosi ® uno stato del XIX secolo à
    l'uomo del XVIII secolo (titanico, egocentrico, estetico) cede di fronte a
    questo nuovo uomo. Quest'ultimo Faust è più completo, più equilibrato e maturo
    nei suoi rapporti con gli altri uomini.
    Mefistofele è sconfitto perché Faust
    si è salvato in virtù dello Streben, che annulla in lui l'errore e lo
    incita a non fermarsi mai. Mefistofele lo fa morire perché crede di aver vinto
    il patto. Ma ancora una volta dimostra di non aver compreso le ultime parole di
    Faust, che non esprimono, come lui crede, il desiderio di attaccarsi a qualcosa
    di terreno, ma nascono da una visione disinteressata e altruistica.
  • Sepoltura: Faust è morto. Il dissidio in lui (due anime nel suo petto) e
    quello simbolico (contrasto con Mefistofele) è finito. Il suo destino non è più
    entro i limiti della terra, ma oltre. Mefistofele non prende sul tragico la
    sconfitta. Si rassegna e deride la sua sciocchezza.
  • Gole montane: progressività del purificarsi e affinarsi, nel volo degli
    spiriti, un salire verso l'alto. Gli angeli che portano l'immortale Faust sono i
    più perfetti. La morte è il primo passo verso la spiritualità, che si compirà
    per gradi. Affinché l'ultimo resto della sua doppia natura cada e svanisca, è
    necessaria l'azione dell'amore divino e questo si manifesta per tramite di
    Margherita. Così si apre all'immortale di Faust la via alle sfere più alte.
    L'esperienza di Faust non si è compiuta, ma ne è cominciata una nuova, oltre i
    limiti della terra. Uno Streben purificato. Faust aveva raggiunto in
    terra il grado estremo del progredire, non poteva più andare oltre, la natura
    gli deve concedere un'altra forma di esistenza, una forma adatta a
    quell'implacabile Streben.
    Si chiude con il Chorus Mysticus, che sembra
    dileguarsi verso regioni al di là della terra, dove l'uomo può elevarsi non con
    i suoi sensi ma solo con un volo dell'anima.
- Goethe > F A U ST > Opera Integrale: http://www.booksandbooks.it/downloads/func-startdown/26/ - Goethe > F A U S T > In Lingua Tedesca > Opera Integrale - PDF da scaricare: http://www.millepagine.net/classici/faust/